Tutte le domande hanno una risposta. La procedura di cremazione, la scelta delle urne, la tipologia di cremazione(individuale o collettiva) e le leggi che regolano l’attività.
PROCEDURA DI CREMAZIONE:
• l’animale viene posto nel forno;
• il forno viene acceso e raggiunge la temperatura d’esercizio (circa 1000°C)
• la fase di cremazione vera e propria ha una durata che varia da 1,5 ore a 2 ore (in base a taglia e peso);
• vi è poi una fase di raffreddamento del forno (circa 1 ora);
• infine avviene il recupero delle ceneri e, in caso di cremazione personalizzata o individuale, la collocazione in un’urna, che viene poi consegnata al proprietario dell’animale.
Esistono anche urne di materiale biodegradabile (scatoline), adatte per essere sotterrate nel proprio giardino.

AI fini dell’applicazione delle leggi vigenti, sono considerati animali domestici:
- Cani
- Gatti
- Invertebrati (escluse le api ed i crostacei)
- Furetti
• Pesci tropicali decorativi
• Anfibi e rettili
• Uccelli, esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE (pollame e affini) e 92/65/CEE
• Roditori e conigli domestici
IL RITIRO DELL’ANIMALE:
È possibile prenotare il ritiro dell’animale presso l’ambulatorio del proprio veterinario o l’abitazione. Il ritiro avverrà con un mezzo idoneo.
Una volta ritirato l’animale, esso viene immediatamente trasferito presso le celle frigorifere (conformi alla normativa) in attesa di essere cremato.
È possibile optare per una cremazione collettiva (di gruppo), in tal caso sarà la nostra struttura ad occuparsi dello smaltimento finale delle ceneri (ovviamente in modo adeguato e rispettando la normativa italiana e comunitaria).
Il ritiro delle ceneri (in caso di cremazione personalizzata o individuale) saranno consegnate presso la vostra abitazione o il veterinario, con costi variabili in funzione della distanza.
È possibile scegliere fra diversi tipi di urne per dimensioni, forma, prezzo, etc.
Esistono anche urne biodegradabili, adatte qualora voglia sotterrare i resti del vostro caro animale estinto.
CREMAZIONE O SEPOLTURA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE
E’ importante specificare che la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D. Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).
La Comunità Europea ha disciplinato questo argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE 1069/2009 e 142/2011” che, con il Titolo 3, capo 2, articolo 54 del Reg. CE 1069/09 (“abrogato con effetto dal 04/03/2011”) abrogano, sostituendolo, il precedente REGOLAMENTO CE 1774/02. Il testo dell’attuale legislazione,
definisce “animali da compagnia” quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall’uomo a fini diversi dall’allevamento e da esso non consumata (Titolo I, capo I, sezione 1, articolo 3, punto 8), altrimenti detti “animali d’affezione”, li classifica come appartenenti alla CATEGORIA 1 (Titolo I, capo I, sezione 4, articolo 8, lettera a, punto iii) e ne stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda l’ultimo viaggio (Titolo I, capo II,
sezione 2, articolo 12).
Per adempiere a questo, che ricordiamo essere un obbligo sancito dalla legge, oltre che un atto di rispetto, esistono due possibilità, riferibili agli animali da compagnia:
la cremazione e la sepoltura.